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ESECUZIONI IMMOBILIARI RIFORMA CARTABIA COSA CAMBIA

Passionecasa immobiliare: vendita appartamenti, case e appartamenti in vendita e affitto
Pubblicato da Passionecasa in Norme · 16 Marzo 2023
Tags: asteimmobiliaririformaCartabianovita
La "riforma Cartabia" in Italia ha introdotto alcune novità in materia di esecuzioni forzate. In particolare, le modifiche si concentrano sulle esecuzioni immobiliari. Una delle principali novità è l'uniformità della procedura in tutti i tribunali italiani, che in precedenza avevano prassi differenti. Con la riforma, la nomina contestuale del perito e del custode diventa parte integrante della procedura di esecuzione forzata. Inoltre, la perizia di stima e gli avvisi di vendita devono essere redatti secondo modelli standardizzati.

La riforma ha anche confermato e precisato le garanzie di conservazione del bene espropriato. Il debitore esecutato e la sua famiglia possono occupare l'immobile fino alla pubblicazione del decreto di trasferimento, ma se il debitore non garantisce la conservazione del bene o ostacola la visita degli ausiliari del giudice o di terzi interessati all'acquisto, l'immobile può essere liberato. Inoltre, il custode deve vigilare affinché il bene pignorato sia conservato e tutelato come farebbe un buon padre di famiglia.

La vera novità introdotta dalla riforma Cartabia in tema di esecuzioni immobiliari è l'introduzione della vendita diretta, già presente in altri ordinamenti come quello francese. Si tratta di un meccanismo che consente al debitore esecutato di evitare la messa in asta del proprio immobile tramite la presentazione di un'offerta irrevocabile d'acquisto da parte di un soggetto terzo, il cui prezzo offerto non deve essere inferiore al valore di stima del bene indicato in perizia. Questa possibilità si presenta come un'alternativa alla conversione del pignoramento, volta a consentire all'esecutato di evitare la messa all'asta del proprio immobile. Nel caso della vendita diretta, la somma da versare per bloccare l'esecuzione non è il debito complessivo, come avviene nella conversione del pignoramento, bensì il prezzo base d'asta indicato in perizia. Si noti che se il prezzo offerto è inferiore alla base d’asta, e se non viene integrato nel termine concesso dal Giudice, l’offerta viene dichiarata inammissibile.
Dal punto di vista del creditore, la vendita diretta può rappresentare un vantaggio, poiché gli consente di vendere il bene ad un prezzo che si avvicina al suo valore di mercato, senza dover attendere la data dell'asta. Tuttavia, occorre evidenziare che Il creditore può opporsi alla vendita diretta entro l’udienza fissata ai sensi dell’art. 569 per disporre la vendita. In questo caso il Giudice dovrà ordinare la pubblicità dell’offerta irrevocabile e fissare il termine di novanta giorni per la formulazione di ulteriori offerte di acquisto ad un prezzo non inferiore a quello dell’offerta già presentata, con eventuale gara in caso di più offerte.




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